Rinnovato il contributo statale per la psicoterapia. Le domande a partire dal 18 marzo. Si ha diritto al beneficio in base all'Isee
Bonus psicologo 2024: è stato rinnovato il finanziamento per il contributo statale alle spese di sedute presso uno psicologo privato, regolarmente iscritto all’Albo degli psicologi. Il fondo per il bonus è stato innalzato, quest’anno, a 13 milioni di euro. Le domande devono essere presentate all’Inps dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.
CHI PUÒ ACCEDERE AL BONUS PSICOLOGO
Ecco le condizioni per poter accedere a questo sostegno psicologico che è stato elevato a un valore massimo di 1.500 euro per persona, di 50 euro per ogni seduta, ed è modulato in base all’Isee del richiedente secondo le seguenti fasce:
- con un valore Isee inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
- con un valore Isee compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
- con un valore Isee compreso tra i 30.000 e i 50.000 euro, l’importo del beneficio è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite Spid di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (Cie) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (Cns);
- Contact Center Integrato, telefonando al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06/164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione Isee di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda.
GRADUATORIE, ESITI E EROGAZIONE DEL BONUS
Al termine del periodo stabilito dall’Istituto per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore Isee più basso e, a parità di valore Isee, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’Inps.
L’esito della richiesta è notificato tramite Sms e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyInps” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
L’erogazione dell’importo spettante avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate. Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito.