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La volontà del malato calpestata

Il testamento biologico rappresenta il punto più alto di affermazione del diritto dell’uomo di decidere della propria vita e della propria morte. E’ l’espressione della propria volon­tà rispetto alle cure che s’intendono o non s’intendono ri­cevere, da rispettare nel caso in cui non si potesse più farlo direttamente per sopravvenuta incapacità. La mia propo­sta di legge, presentata in Senato nel luglio 2008, stabiliva la possibilità di rifiutare ogni trattamento, sia terapeutico sia di semplice sostegno, come l’alimentazione e l’idrata­zione artificiali. Limitazioni ed esclusioni a questa possibi­lità tradiscono il principio di consenso/dissenso informato e sono anticostituzionali. Ma la legge appena approvata fa scempio di questo principio.

La volontà del malato calpestata

Il testamento biologico rappresenta il punto più alto di affermazione del diritto dell’uomo di decidere della propria vita e della propria morte. E’ l’espressione della propria volon­tà rispetto alle cure che s’intendono o non s’intendono ri­cevere, da rispettare nel caso in cui non si potesse più farlo direttamente per sopravvenuta incapacità. La mia propo­sta di legge, presentata in Senato nel luglio 2008, stabiliva la possibilità di rifiutare ogni trattamento, sia terapeutico sia di semplice sostegno, come l’alimentazione e l’idrata­zione artificiali. Limitazioni ed esclusioni a questa possibi­lità tradiscono il principio di consenso/dissenso informato e sono anticostituzionali. Ma la legge appena approvata fa scempio di questo principio.

Eppure nella Costituzione Italiana, tanto citata dai parlamentari, nell’art. 32 dopo aver considerato la salute come diritto fondamentale dell’indivi­duo, si prevede che i trattamenti obbligatori (come l’alimentazione e l’idratazione)  “in nessun caso” pos­sono violare il limite imposto dal “rispetto della persona umana”. È, questa, una delle dichiarazioni più forti della nostra Costituzione, poiché pone al legislatore un limite in­valicabile e nel fare una legge (come quella approvata alla Camera) i rappresentanti del popolo e dal popolo eletti non possono ignorare questo diritto fondamentale dell’individuo. Nes­suna volontà esterna, fosse pure coralmente espressa da tutti i cittadini o da un parlamento unanime, può valicare questo limite. Dunque, nessuna volontà esterna, neppure quella del Parlamento, può essere imposta alla persona, in nome del­la sua stessa dignità. Anche la Sacra congregazione per la dottrina della fede, nel lontano 1980, si era espres­sa chiaramente: « Non si può imporre a nessuno l’obbligo di ricorrere a un tipo di cura che, per quanto già in uso, tuttavia non è ancora esen­te da pericoli o è troppo oneroso. Il suo rifiuto non equivale al suicidio: significa piuttosto o semplice accettazione della condizione umana, o desiderio di evitare la messa in ope­ra di un dispositivo medico sproporzionato ai risultati che si potrebbero sperare».

Già, perché le persone morenti non sono più in grado di rice­vere acqua e cibo, come sa chi le accompagna nel proces­so del morire, e sarebbe pura violenza imporre loro idrata­zione e alimentazione. Questa legge, arbitraria, calpesta la volontà del malato.



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